ASSICURAZIONI PERSONALI DELLE GUIDE
“Nell’esercizio delle specifiche rispettive attività, le responsabilità professionali e patrimoniali nei confronti dei clienti dell’associazione si intendono assunte individualmente da ciascun associato, ancorchè formalmente il mandato sia stato conferito all’associazione. Le responsabilità civili conseguenti a responsabilità penali o disciplinari rimangono, come queste ultime, personali”
La guida referente dell’attività è coperta, per i clienti da lui accompagnati, dalle seguenti polizze assicurative: Responsabilità civile, valida per tutto il mondo (tranne U.S.A. e Canada), che copre i danni ai clienti per eventuali negligenze da lui commesse.
Assicurazione per interventi di Soccorso Organizzato, con diaria giornaliera per il solo periodo di ospedalizzazione valida solo in Europa.
Viaggi Extraeuropei:
Assicurazione Europ assistance per tutto il gruppo dei partecipanti nelle attività extraeuropee. L’assicurazione per “soccorso organizzato in alta montagna” è estendibile al paese extraeuropeo in oggetto a tutti coloro che sono sprovvisti di una loro assicurazione personale e che ne facciano richiesta.
Data la particolare natura delle proposte di viaggio del presente catalogo, i programmi giornalieri vanno considerati come una traccia guida. Una serie di fattori variabili che contraddistinguono il viaggiare in regioni d’alta montagna ed in aree remote (proibitive condizioni atmosferiche, frane, interruzione delle comunicazioni o trasporti, livello tecnico insufficiente dei viaggiatori ecc.) possono mettere a repentaglio la sicurezza dei partecipanti e conseguentemente imporre modifiche agli itinerari programmati. E’ facoltà; dell’organizzatore e delle guide responsabili della sicurezza del gruppo di viaggiatori, in nome dell’autorità; che la legge riconosce loro, apportare tutte quelle modifiche al programma che le esigenze di sicurezza richiedano. Pertanto, l’esercizio di tale facoltà non risponde alla voce modifica del viaggio. Pertanto, l’esercizio di tale facoltà in terreni di montagna o in aree remote; non risponde alla voce modifica del viaggio da parte dell’organizzatore e alle clausole di recesso durante l’attività.
PACCHETTO TURISTICO
Pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario. E di durata superiore alle 24 ore: a)trasporto, b)alloggio, c)servizi turistici non accessori
all’alloggio o al trasporto che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
CONTRATTO DI VIAGGIO
Il contratto è regolato dalle condizioni generali che seguono e dal Decreto legislativo n.111 del 17 marzo 1995. Dalla direttiva 90/314/CEE, dalle Convenzioni Internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resta esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico. Nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
PREZZO-REVISIONE-ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato quale previsto nel Catalogo. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore sarà fornita l’esatta indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 21 giorni lavorativi prima dell’inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Viaggiatore provvederà al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presente all’atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo saranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo di riferimento che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto,
eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfa tutte le condizioni e requisiti per la fruizione dei servizi in oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di
cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in caso di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza…). Per la cessione saranno addebitate le spese eventualmente incorse; a seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
RECESSO-ANNULLAMENTO
Il Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi, aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali in misura eccedente il 10%, modifiche essenziali del contratto richiesto dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettato dal Viaggiatore. A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per
qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti alternativi diritti: usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di non accettare la proposta alternativa ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento.
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di pacchetto turistico alternativo tra e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda da cause di forza maggiore, qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto si applicheranno le seguenti condizioni: sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 10%, da 20 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 30%, meno di 10 giorni lavorativi prima della partenza 100%.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, non possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e, quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
RESPONSABILIT DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’Organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E’ escluso in ogni caso la responsabilità dell’organizzatore e del venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero sia dovuto a caso fortuito o da forza maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
RECLAMO
Ogni mancanza dell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro dalla località di
partenza.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente l’Organizzatore è esclusivamente competente il Foro ove ha sede l’Organizzatore. Il presente opuscolo è pubblicato e distribuito dietro la sola responsabilità dell’organizzatore.
Non è pubblicato e/o distribuito per conto della Compagnia Aerea in essa menzionata o delle Compagnie Aeree cui servizi vengano impiegati durante il viaggio, né le impegna. I vettori aerei, le descrizioni degli alberghi, le quote indicate nonché le notizie utili sono fornite dall’organizzatore in base alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi, esse possono subire variazioni senza preavviso e lo stesso non potrà essere
ritenuto responsabile della loro inesattezza.
FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell’art. 21 d.lgt. 111 del 17 marzo 1995 viene istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui potranno usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero.
Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia vengono stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.16 DELLA LEGGE 269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografiaminorile anche se gli stessi sono commessi all’estero
ORGANIZZAZIONE TECNICA GRATUITAProgramma realizzato in conformità alla Legge Regionale 30/03.98 n.15 art.12.
AGENZIA SCARAMUZZI & FIGLI di EZIO E LEO
SCARAMUZZI S.a.s. Biella